Lorenzo Capizzi , consigliere comunale di Rifondazione Comunista ha la capacita’ di “ inventarsi” argomentazioni inesistenti ( supportato dal partito) e molto spesso infamanti per creare dei “ casi politici” e poterli cavalcare. Normalmente il risultato e’ quello di creare delle aspettative in alcuni, pochi a quanto sembra, cittadini di Muggiò, che normalmente vengono deluse nel volgere di pochi giorni.
L’ultimo illuminante esempio e’ la polemica sul costo delle esumazioni ed estumulazioni.
Il consigliere Capizzi e’ stato per 5 anni Presidente del Consiglio quando governava la maggioranza che sosteneva il sindaco Fossati. Ed e’ proprio in quel periodo, per la precisione nel 2007 che la giunta Fossati fa approvare al Consiglio Comunale il regolamento per i servizi funebri e cimiteriali ( atto n° 62 del 14/12/2007).
Ed e’ proprio l’applicazione di quel regolamento al quale Capizzi e Rifondazione Comunista non si sono opposti, che costringe la mia amministrazione a far pagare le esumazioni ed estumulazioni.
La speculazione sui defunti che Capizzi & Rifondazione Comunista stanno mettendo in atto cercando di esacerbare il clima cittadino, anche con volantinaggi di dubbio gusto ma soprattutto infarciti di bugie , li classifica per quello che sono: agitatori smemorati che non conoscono le normative e prendono in giro i cittadini.

Il costo del servizio e’ 483 euro ed e’ cio’ che il Comune deve pagare alla società che ha vinto l’appalto per i servizi cimiteriali. E sono 483 euro e non altre cifre ( gli oltre 600 euro che Rifondazione Comunista scrive sul volantino distribuito) che il Comune chiede ai cittadini che devono dopo 30 anni , per fine contratto, lasciare la tomba dei propri cari.
Quindi non si tratta di una nuova tassa ma del pagamento di una tariffa.
Solo in 3 casi e’ prevista la non corresponsione al Comune di questa tariffa, il che significa che la comunità muggiorese se ne fa carico ( ricordiamoci che il Comune amministra i soldi dei cittadini) quando la salma appartiene:

  1. a persona indigente
  2. a famiglia bisognosa
  3. quando i famigliari se ne disinteressano.

I tutti gli altri casi si deve pagare. E mi chiedo perché cosi’ non dovrebbe essere?
Mi domando e chiedo a voi lettori: ma la comunità deve farsi carico sempre e comunque di costi che il singolo cittadino, che non rientri nei 3 casi sopra esposti, può sopportare? La gratuita’ di un servizio deve essere garantita a chi non se lo può permettere , ma non a tutti a prescindere dalle condizioni economiche.

Dopo questa premessa vi consiglio di leggere il contributo alla chiarezza sull’argomento redatto dal Segretario Comunale, Dr. Lopomo, che spiega, norme alla mano, il regolamento sulle esumazioni ed estumulazioni Le argomentazioni sono tecniche ma stiamo parlando di un regolamento la cui conoscenza e’ fondamentale per farsi una opinione corretta sull’argomento.

Al Sig. Sindaco
Dott. Pietrro Stefano Zanantoni
Sede Comunale di Muggiò

Oggetto: Deliberazione di G.C. n. 15 del 26 febbraio 2013 avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi comunali per l’anno 2013. – Rilievi del Consigliere Capizzi.-

Con riferimento alla delibera in oggetto e ai rilievi mossi dal Consigliere Lorenzo Capizzi durante la seduta Consiglio del 6 maggio scorso nonché attraverso dichiarazioni rese sul settimanale “Il Cittadino” nel contesto dell’articolo intitolato “Cara giunta, ora fai cassa tassando anche i morti”, pubblicato lo scorso 4 maggio e sul Giornale di Monza “ Tassa sui morti, un modo meschino di far cassa” pubblicato il 14 maggio, con la presente si trasmettono le seguenti considerazioni sviluppate analizzando il seguente contesto normativo e regolamentare di riferimento che, nel tempo, hanno, nello specifico, interessato la materia:

  • D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
  • l’articolo 12, comma 4, del D.L. 31.08.1987, n. 359 convertito con modificazioni nella L. 29.10.1987, n. 440 recante provvedimenti urgenti per la finanza locale;
  • l’articolo 1, comma 7 bis, del D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito con modificazioni nella L. 28.02.2001 n. 26;
  • Regolamento Regionale 09.11.2004, n. 6, e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
  • Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali del Comune di Muggiò approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 62 del 14 dicembre 2007;

Rispetto al quadro normativo sopra specificato si rileva:
– ab origine, il regolamento di polizia mortuaria approvato con il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, prevedeva che gli oneri per le inumazioni e le esumazioni obbligatorie (così dette “esumazioni ordinarie”) erano a carico del Comune; in tale senso si esprimeva anche D.L. 31.08.1987, n. 359 convertito con modificazioni nella L. 29.10.1987, n. 440 recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.
– Successivamente è intervenuto l’articolo 1, comma 7 bis, D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito con modificazioni nella L. 28.02.2001 n. 26, che nell’ambito di misure a favore della finanza locale, ha ribaltato la previsione della norma originaria ed interpretato, in modo autentico, che la gratuità riguarda solo alcuni dei servizi cimiteriali);
– tale novella prevede che “la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. ”;
– al di fuori delle ipotesi indicate nella suddetta ultima disposizione si prevede pertanto che il servizio sia a pagamento e che i soggetti obbligati siano i familiari, ius sanguinis, nell’ordine di vicinanza parentale fino al 6° grado come ha chiarito una circolare…….;
– in questo contesto l’applicazione della norma di legge è divenuta obbligatoria per i Comuni e l’omissione di rientro delle spese dovute ai suddetti servizi da parte degli obbligati ex lege (con esclusione dei soggetti previsti dalla stessa legge) parrebbe poter dar luogo ad azione di responsabilità contabile nei confronti degli Amministratori Comunali, in quanto ai Comuni è lasciata la sola potestà di organizzazione dei servizi e l’obbligo di accertare, per l’applicazione della esenzione dal pagamento, la sussistenza delle condizioni o “di indigenza della persona o la sua appartenenza a famiglia bisognosa o il disinteresse dei familiari”;
– sotto quest’ultimo profilo, va rimarcato come il vigente Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali del Comune di Muggiò, aggiornato ed approvato nel dicembre del 2007 pervio vaglio positivo dell’allora Commissione Regolamenti, non ha previsto “tout court” la gratuità di tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni in attuazione alla norma del regolamento regionale già vigente a quel momento e di cui ora si invoca la presupposta violazione, ma solo la esenzione per i servizi indispensabili espressamente previsti dalla legge e per determinate categorie di soggetti;
– in effetti, per ciò che riguarda le operazioni di cui si parla, l’articolo 5, rubricato “Servizi gratuiti e a pagamento” del sopra citato regolamento comunale NON annovera tra i servizi gratuiti indistintamente tutte le tipologie di esumazione ma solo le esumazioni ordinarie quando però ricorrano le condizioni previste all’articolo 1, comma 7-bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con modificazioni nella L. 28.02.2001 n. 26 e cioè solo nel caso di salma di persona indigente; appartenente a famiglia bisognosa o, infine, per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari;
– anche il successivo articolo 45 del nostro stesso regolamento approvato nel 2007, rubricato “Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento”, non esclude l’onerosità ma anzi prevede espressamente che le esumazioni/estumulazioni, indipendentemente dal fatto che siano esse ordinarie o straordinarie, siano soggette al pagamento della tariffa in vigore. A riprova di ciò soggiungono altresì le disposizioni dei commi 2 e 3 dello medesimo articolo 45, laddove, ancora una volta, vengono individuati ed espressamente indicati i particolari casi nei quali dette attività sono gratuite e precisamente:

  • per esumazioni/estumulazioni effettuate in aree a concessione perpetua nel caso di rinuncia alla concessione da parte degli aventi diritto;
  • per esumazioni/estumulazioni ordinarie effettuate d’ufficio alla scadenza naturale della concessione per le sole situazioni indicate all’articolo 1, comma 7-bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con modificazioni nella L. 28.02.2001 n. 26 (tuttora in vigore) nello specifico nel caso di salma:
  • a) di persona indigente;
  • b) appartenente a famiglia bisognosa;
  • c) per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

dove per “salma di persona indigente” si debba intendere il defunto che al momento della morte sia, ad es., beneficiario di prestazioni assistenziali e quindi privo di mezzi propri di sussistenza; per “salma di persona appartenente a famiglia bisognosa” si debba fare riferimento alle disagiate condizioni economiche e allo stato di bisogno della famiglia anagrafica del defunto; per “disinteresse da parte dei familiari” si debba fare riferimento all’assenza di familiari al momento della sepoltura o dell’esumazione/estumulazione, o a dichiarazioni o comportamenti univoci di totale disinteresse per la collocazione della salma o dei resti.
– Alla luce dei sopracitati disposti normativi di legge e del vigente regolamento comunale che, come si è detto, è stato aggiornato nel 2007 (cioè a regolamento regionale pienamente conosciuto ed in vigore) la deliberazione n. 15 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 26 febbraio scorso ed oggetto di rilievi, non solo non ci pare viziata di illegittimità ma ci sembra corretta applicazione delle norme di riferimento di cui si è dato conto nella parte che precede.
Per quanto riguarda il riferimento fatto dal Consigliere Capizzi all’articolo 20, comma 14 del Regolamento regionale 09.11.2004 n. 6 secondo cui “Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte”, si ritiene che la previsione degli oneri in capo “chi le ha richieste o disposte” non appare riferisi alle operazioni di esumazione od estumulazione alla loro scadenza naturale assoggettate a tariffa (operazioni che non hanno bisogno né di essere richieste o disposte) quanto piuttosto a quei casi in cui la “richiesta o la disposizione “ provenga dagli stessi congiunti nel corso della vigenza del contratto di concessione originario o, proprie necessità, dall’Autorità Comunale, dall’Autorità Sanitaria, oppure ancora dell’Autorità Giudiziaria.
In conclusione:
che la osservata deliberazione giuntale n. 15/2013 non sia in contrasto con le norme ed i regolamenti in materia è dimostrato, se può servire, anche dal confronto con quanto accade in alcuni limitrofi di dimensioni maggiori del nostro e con uno staff amministrativo e legale sicuramente più attrezzato.
E in effetti, verificando sui siti internet Istituzionali di alcuni importanti Comuni della Lombardia (dove ovviamente si applica lo stesso regolamento regionale invocato dal Consigliere Capizzi) si è potuto accertare che, ad esempio,:
– Il Comune si Milano, da “Come fare per”, “Servizi funebri”, “Trattamento della salma”:
(link a: Comune di Milano – Servizi Funebri: trattamento della salma) prevede quanto segue:
“Tariffe
Le operazioni di esumazione ordinaria, di inumazione delle salme indecomposte e di deposito dei resti ossei sono onerose e sono a carico dei parenti del defunto. Il conferimento in Ossario comune è gratuito. Tutte le altre operazioni inerenti la salma, i resti ossei e le ceneri sono a titolo oneroso.
omissis
Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria, deve essere versata all’Amministrazione Comunale la tariffa di € 202,73.
Esclusivamente per le esumazioni straordinarie è richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € 775,00 a salvaguardia del patrimonio comunale e delle sepolture vicine.”.
– Il Comune di Sesto San Giovanni al Capo V – Esumazioni ed Estumulazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria recentissimamente approvato il 05 marzo 2012 con delibera del CC n. 14
– ( Da il portale del cittadino – www. Sestosg.net) ha previsto quanto segue:
“Articolo 79 (Esumazioni ordinarie)
…omissis….
3. I soggetti aventi titolo ad agire devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione
ordinaria e, se interessati, possono presenziare al lo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della privacy.
omissis
5. L’informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massiva è eseguita a norma del regolamento regionale. Contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti predetti una comunicazione indicando le modalità ed il costo di esecuzione delle operazioni nonché il termine entro il quale gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.”.
“Articolo 82 (Estumulazioni ordinarie)
Omissis
3. I soggetti aventi titolo ad agire devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della riservatezza.”
E così altri ancora….
Abbiamo forse preso tutti un forte abbaglio?
Esonerandomi da ogni ulteriore commento, resto a disposizione per quant’altro dovesse occorre e
Cordialmente saluto.

Dalla Residenza Municipale, 14 maggio 2013

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Lopomo